Spazio praticanti

Validità del certificato di compiuta pratica notarile: risposta del Ministero della Giustizia
(del 04/01/2023 Prot. 0000058/2023)

 

LA PRATICA NOTARILE

Per iscriversi alla pratica notarile è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza (quadriennale) o la laurea in giurisprudenza specialistica o magistrale (quinquennale).

La durata della pratica notarile ordinaria è di diciotto mesi e si computa dal giorno della iscrizione nel Registro dei praticanti.

L'iscrizione nel Registro dei praticanti può essere ottenuta già nel corso dell'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto Registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. I praticanti che conseguono il titolo accademico informano il Consiglio Notarile producendo autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sono ammessi al beneficio della pratica abbreviata di otto mesi (art. 5, c. 5, L. n. 89/1913):

  • gli avvocati in esercizio da almeno un anno, previa produzione di certificato del Consiglio dell’Ordine attestante l’iscrizione all’albo oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (effettivo esercizio della professione legale) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

  • i funzionari dell'ordine giudiziario da almeno un anno, previa produzione di certificato rilasciato dalle autorità competenti e comprovante tale requisito.

Sono ammessi al beneficio della pratica abbreviata di sei mesi:

  • coloro che sono in possesso del Diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (D.M. n. 475 dell’11 dicembre 2001), previa produzione di certificato rilasciato dall’Università oppure dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi dell’art. 46, lettera m) del D.P.R. n. 445/2000;

  • coloro che hanno compiuto stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari (art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013), previa produzione di certificato rilasciato dalle competenti autorità comprovante l'esito positivo del tirocinio formativo.

News Giuridiche

21/01/2025

Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori: il bando del CNF

La selezione per l’ammissione al corso

21/01/2025

Intelligenza artificiale e processo penale: la Carta dei Valori dei penalisti

Metodo scientifico e procedure controllate